14/12/2022
Cosa significa “Pena sospesa”?
La sospensione condizionale della pena, conosciuta anche come “pena sospesa”, è disciplinata agli artt. 163 e seguenti del Codice Penale.
Mediante questo istituto, il legislatore ha inteso perseguire una duplice finalità, da un lato preventiva e dall’altro volta alla più rapida rieducazione, evitando il contatto con il carcere a soggetti che hanno riportato una condanna di entità lieve, per evitare le conseguenze negative connesse con la detenzione, e favorire una un pronto reinserimento sociale dei condannati, a patto che questi mantengano una buona condotta e non si astengano dalla commissione di altri reati.
Il meccanismo di operatività dell’istituto si evince già dal nome: con la concessione di questo beneficio, il Giudice stabilisce che l’esecuzione della pena inflitta sia sospesa, e pertanto momentaneamente non eseguita, per un certo periodo di tempo, e che nel periodo medesimo vengano rispettate determinate condizioni: in caso positivo, al termine del tempo fissato il reato si estingue.
Vedremo qui di seguito, punto per punto, a quali situazioni sia applicabile la sospensione condizionale della pena, quali siano i requisiti per la sua applicazione, la sua durata, le condizioni cui deve sottostare il condannato a pena sospesa e gli effetti sia del loro rispetto che della loro violazione.
Presupposti
L’art. 163 c.p. prevede come regola generale che il giudice possa ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa:
- se viene inflitta la sola pena detentiva (reclusione o arresto) che non superi il limite di due anni; Es. Condanna alla reclusione pari a due mesi (< 2 anni)
- nel caso venga irrogata una pena pecuniaria congiuntamente a pena detentiva, ragguagliando la stessa ai sensi dell’art. 135 c.p. (1 giorno di pena detentiva ogni 250 euro o frazione di euro 250 di pena pecuniaria), il totale non superi i due anni. Es. Reclusione di mesi 3 e multa di € 1200,00 - ragguagliata la pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135, € 1200,00 = 5 giorni di reclusione - totale pena 3 mesi e 5 giorni (< 2 anni)
- un caso particolare si ha quando, nell’ipotesi di pena detentiva e pena pecuniaria irrogate congiuntamente, la sola pena detentiva sia inferiore ai due anni ma, operando il ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., la pena complessiva risulti superiore ai due anni: in tal caso, rimarrà sospesa la sola pena detentiva, mentre la pena pecuniaria andrà eseguita. Es. 1 anno 11 mesi reclusione (<2 anni) e multa di € 10.000 – ragguagliata la pena pecuniaria a detentiva ai sensi dell’art. 135: € 10.000 = 40 giorni reclusione – Pena totale 2 anni e 10 giorni (> 2 anni).
Tali limiti subiscono deroghe in alcuni casi particolari:
- se il reato è commesso da persona minore degli anni diciotto, il limite di pena per tutte le ipotesi precedenti è elevato a tre anni (art. 163, co. 2, c.p.);
- se il reato è commesso da persona di età compresa tra diciotto e ventun anni, ovvero da persona ultrasettantenne, il limite di pena per le ipotesi precedenti è elevato a due anni e sei mesi.
Oltre al rispetto di tali limiti, che costituiscono il presupposto oggettivo di applicazione dell’istituto, la legge ne impone anche uno soggettivo, imposto dall’art. 164, co. 1, c.p.: la sospensione condizionale può infatti essere concessa soltanto se il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dalla commissione di altri reati.
Durata della sospensione condizionale
L’esecuzione della pena viene sospesa per un periodo:
- di due anni se si tratta di contravvenzione (quindi di un reato punito con le pene dell’arresto o dell’ammenda);
- di cinque anni se si tratta di delitto (quindi di un reato punito con le pene della reclusione o della multa).
Un’ipotesi particolare è prevista all’ultimo comma dell’art. 163 c.p. per chi sia stato condannato ad una pena inferiore ad un anno: se il colpevole prima del giudizio ha risarcito interamente il danno, ovvero si è
adoperato per eliderne o attenuarne le conseguenze pericolose da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena sia sospesa per un anno (e dunque per un periodo di tempo notevolmente più breve di quello ordinario, specie con riguardo ai delitti).
Al termine del periodo di sospensione, qualora il condannato abbia rispettato tutte le condizioni – positive e negative – imposte dal giudice e dalla legge, potrà accedere agli effetti positivi connessi all’istituto, come illustreremo di seguito.
Limiti di applicabilità
La sospensione condizionale non può applicarsi:
- a chi sia stato dichiarato delinquente abituale (ossia abbia mostrato tendenza a commettere reati, art. 102 ss. c.p.);
- al delinquente professionale (ovvero colui che viva abitualmente dei proventi dei propri reati, art. 105 c.p.);
- qualora alla pena, pur rientrante nei limiti dell’art. 163 c.p., debba essere aggiunta una misura di sicurezza (artt. 199 ss. c.p.): in questi casi si presume per legge che la persona sia socialmente pericolosa
- a chi ha riportato una precedente condanna per delitto, anche se rispetto ad essa sia intervenuta la riabilitazione (di cui all’art. 178 ss. c.p.);
Quest’ultimo caso subisce tuttavia un’eccezione: la sospensione può essere confermata se il soggetto subisce un’ulteriore condanna ad una pena che, cumulata a quella già sospesa, sia comunque inferiore ai limiti sopra enunciati.
Condizioni di legge e condizioni imposte dal giudice
Come si è già detto, la condizione che la legge impone perché la pena rimanga sospesa e il soggetto, al termine del periodo, possa beneficiare degli effetti estintivi, è quella dell’astenersi dal commettere ulteriori reati della “stessa indole”.
Accanto a questa condizione “negativa”, ossia di “non fare” la legge prevede la possibilità per il giudice di imporre alcuni comportamenti, e dunque di condizionare la sospensione della pena a uno o più obblighi di “fare” in capo al condannato.
Gli obblighi che possono essere imposti al condannato, elencati all’art. 165 c.p., sono:
- adempimento all’obbligo delle restituzioni;
- risarcimento del danno o pagamento della provvisionale;
- eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato;
- prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
L’imposizione di tali obblighi, facoltativa nel caso in cui la sospensione condizionale sia applicata per la prima volta, diviene obbligatoria, ai sensi dell’art. 165, co. 2, c.p., se il condannato abbia già fruito in precedenza della sospensione condizionale (a meno che la sospensione non sia stata applicata al minorenne ai sensi dell’art. 163, co. 2, c.p.).
In alcuni casi, invece, alcuni di questi comportamenti sono imposti in ragione del titolo di reato per cui il soggetto viene condannato.
In particolare, in una prima ipotesi i condannati per i reati di cui agli artt. 314 (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio delle funzioni), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri) c.p. per accedere alla sospensione condizionale debbono provvedere alla riparazione pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma corrispondente a quanto indebitamente percepito.
In un secondo gruppo di reati, usualmente legati alla sfera psicologica e relazionale – maltrattamenti in famiglia, art 572 c.p.; violenza sessuale, art. 609 bis c.p.; atti sessuali con minorenne, art. 609 quater c.p.; corruzione di minorenne, art. 609 quinquies c.p.; violenza sessuale di gruppo, art. 609 octies c.p.; atti persecutori, art. 612 bis c.p.; lesioni personali, art. 582 c.p.; deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti, art. 583 quinquies c.p. – la sospensione è subordinata all’obbligo della
partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Altra ipotesi è quella di condanna per i delitti di furto in abitazione e furto con strappo ex art. 624 bis c.p., per cui la sospensione condizionale è subordinata all’integrale risarcimento del danno.
Anche le leggi speciali possono prevedere obblighi specifici cui condizionare la sospensione della pena: ad es. per i reati urbanistici la sospensione condizionale è subordinata alla demolizione dell’opera abusiva (art. 31 D.P.R. 380/2001).
Revoca della sospensione condizionale
Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporta di diritto la revoca della sospensione condizionale della pena. Ciò si verifica, in particolare:
- nel caso in cui il soggetto commetta un nuovo delitto della stessa indole (art. 101 c.p.);
- qualora, a seguito di una nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla sospensione condizionale, vengano superati i limiti di pena di cui all’art. 163 c.p.;
- in caso di violazione degli obblighi imposti.
Se invece la nuova condanna per un delitto antecedente la prima sospensione, cumulata con quest’ultima, comporta una pena ancora rientrante nei limiti di cui all’art. 163 c.p., la revoca della sospensione condizionale non è automatica, ma rimessa alla valutazione del giudice.
La revoca della sospensione condizionale determina la reviviscenza della pena, che dovrà essere eseguita e scontata per intero.
Effetti
Il principale effetto conseguente all’applicazione della sospensione condizionale della pena è, al termine del periodo normativamente previsto, l’estinzione del reato.
Pertanto, se nel termine di due o cinque anni – a seconda della tipologia di illecito – il soggetto non compie altri reati della stessa indole, rispetta gli obblighi che gli sono stati imposti con la sentenza e non incorre in altre ipotesi di revoca, il reato è estinto, come stabilisce l’art. 167 c.p. In tal caso non avrà più luogo definitivamente l’esecuzione delle pene.
Accanto a tale notevole effetto – che giustifica l’inserimento della disciplina di questo istituto tra le cause di estinzione del reato – vi sono gli ulteriori indicati dall’art. 166 c.p.:
- la sospensione si estende anche alle pene accessorie, che del pari non verranno eseguite. La regola, tuttavia, subisce delle eccezioni – introdotte con una novella del 2019 – per i reati commessi da pubblici funzionari ed elencati sopra, per cui la sospensione condizionale della pena principale non fa venire meno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; inoltre non vengono sospese le sanzioni amministrative accessorie (es. ritiro della patente di guida a seguito di reato);
- la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire per sé sola motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, per impedire l’accesso a posti di lavoro pubblici e privati (salve specifiche esclusioni di legge), né per il diniego di concessioni, autorizzazioni o licenze per l’attività lavorativa.
La sospensione condizionale della pena, tuttavia, non determina la non menzione nel casellario giudiziario, che deve essere concessa separatamente, o deve essere ottenuta mediante l’esperimento del procedimento di riabilitazione (art. 178 c.p.).