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Area civile - Protezione Patrimoniale

Niccolò Rizzo
Avvocato Diritto Civile

Il fondo patrimoniale

25/01/2023

Il fondo patrimoniale è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, in sostituzione del precedente strumento del patrimonio familiare, ed è disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c..
Con la costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi (entrambi o uno solo dei due) o un terzo (non appartenente al nucleo familiare) possono vincolare beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; in altre parole, il fondo patrimoniale configura un vincolo di destinazione posto nell’interesse del nucleo familiare (che non equivale all’interesse dei soli figli, ma abbraccia il soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione derivanti dalla famiglia stessa), volto alla creazione di un patrimonio destinato ad uno specifico scopo: la sottrazione di determinati beni appartenenti ai coniugi alla possibilità di esecuzione forzata da parte dei creditori con riferimento a debiti facenti capo ai coniugi stessi. La destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia si concreta nell’obbligo in capo ai coniugi di utilizzare i beni e i frutti ad esclusivo vantaggio della stessa: sul punto, la giurisprudenza adotta un’interpretazione piuttosto ampia, che comprende non solo quanto è indispensabile alla vita della famiglia, ma anche le esigenze volte al “pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (cfr. Cassazione Civile, sentenza 07.01.1984, n. 134). Il fondo patrimoniale non sostituisce il regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione legale, separazione dei beni o altro regime convenzionale), ma lo integra. La disciplina del fondo patrimoniale si applica anche agli accordi conclusi all’interno delle unioni civili, giusta la previsione dell’art. 1, co. 13, l. 20.05.2016, n. 76.

 

 

La costituzione del fondo patrimoniale: chi può costituirlo e quali beni possono esservi ricompresi.

Il fondo può essere costituito da ciascuno dei coniugi, da entrambi o anche da un terzo. La costituzione deve avvenire mediante atto pubblico (notaio, due testimoni, con atto annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari) o, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento (nel caso, è necessaria l’accettazione da parte di entrambi i coniugi dopo l’apertura della successione, da rendersi nelle forme dell’atto pubblico). Possono far parte del fondo solo beni immobili, mobili registrati o titoli di credito (art. 167 c.c.).
Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualunque momento del matrimonio tra i due coniugi o anche in vista di un futuro matrimonio; in tale ipotesi, l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio, con le seguenti precisazioni:

- se è costituito da un terzo a favore dei futuri sposi, l’atto è valido a patto che siano indicate le generalità degli sposi, si perfeziona con l’accettazione di questi e diviene efficace con la celebrazione del matrimonio;

- se è costituito da uno dei futuri sposi, è necessaria la partecipazione dell’altro sposo alla celebrazione dell’atto e l’efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.

 

 

La costituzione del fondo patrimoniale comporta un automatico e/o necessario trasferimento di proprietà?

No, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo, salva diversa disposizione nell’atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi (art. 168, co. 1, c.c.); in alternativa, è possibile che ciascun coniuge rimanga proprietario esclusivo del bene conferito. Inoltre, attraverso il fondo patrimoniale è possibile attribuire anche il solo diritto di godimento del bene.

 

 

Cosa si intende per bisogni della famiglia?

L’interpretazione del concetto di bisogni della famiglia abbraccia una concezione ampia di esigenze di vita dei componenti della famiglia: in esso sono ricomprese non solo le esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole, cure mediche, ecc.) ma anche i bisogni inerenti lo sviluppo della stessa, le spese necessarie ad assicurarne il tenore di vita e il potenziamento della capacità lavorativa.

 

 

Come si amministra il fondo patrimoniale?

L’amministrazione del fondo segue le stesse regole dell’amministrazione della comunione legale, conseguentemente:

  • per gli atti di ordinaria amministrazione, essi possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi (anche) in via disgiunta, ai sensi dell’art. 180 c.c.;
  • -per gli atti di straordinaria amministrazione, salva diversa (ed espressa) previsione dell’atto costitutivo, è richiesto il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono minori, l’autorizzazione del giudice, in ipotesi di necessità o utilità evidente.

I proventi dei beni vincolati nel fondo possono essere impiegati solamente per i bisogni della famiglia.

 

 

La pubblicità del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale risulta sottoposto ad un duplice regime di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile, con funzione dichiarativa ai sensi dell’art. 162, co. 4, c.c. (non è possibile opporre l’esistenza del fondo a terzi se a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati data del contratto, notaio rogante e generalità dei contraenti) e trascrizione nei registri immobiliari, con funzione di pubblicità – notizia, per i beni immobili.

 

 

Lo scioglimento del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale si scioglie in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se vi sono figli minori, tuttavia, il fondo perdura sino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato).

 

 

Gli effetti del fondo patrimoniale rispetto ai creditori.

A fronte di quanto detto sino ad ora, occorre interrogarsi in merito agli effetti del fondo patrimoniale nei confronti di eventuali creditori. Ai sensi dell’art. 170 c.c., “La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. In altre parole, i creditori dei coniugi non possono, di regola, trovare soddisfazione su beni vincolati al fondo, per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Al netto dell’originaria intenzione di vincolare determinati beni, impedendone l’aggressione da parte dei creditori per crediti sorti dopo la costituzione del fondo e per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va detto, tuttavia, che la giurisprudenza ha progressivamente eroso la capacità di tale strumento di blindare il patrimonio conferito in fondo patrimoniale, temendo possibili distorsioni fraudolente volte ad annullare le garanzie dei creditori; in tal senso, vi sono state plurime sentenze che hanno:

  • ampliato il concetto di “bisogni della famiglia”,
  • riconosciuto l’applicabilità dell’art. 2929 bis c.c. (consentendo, stante la gratuità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, a qualunque creditore dei coniugi di pignorare i beni conferiti in fondo patrimoniale entro un anno dalla costituzione dellostesso senza ricorrere all’azione revocatoria ordinaria, dimostrando che si vanta un credito in base ad un titolo legittimo),
  • riconosciuto la soggezione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, in quanto atto a titolo gratuito, all’azione revocatoria per un termine di cinque anni (laddove si dimostri la conoscenza del pregiudizio dei creditori).

Alla luce di quanto esposto, è evidente che l’efficacia della figura in commento richiede le dovute cautele per fare sì che essa risponda ai concreti interessi delle parti, tenendo anche conto che la legge prevede, in particolari casi, vincoli alla possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Per tali ragioni, è imprescindibile la consulenza di un professionista qualificato (Notaio e/o Avvocato) laddove si decidesse di ricorrere al fondo patrimoniale; a tal proposito, i professionisti dello Studio sono a disposizione per la consulenza e l’assistenza in relazione all’istituto in commento, sia in fase preventiva, con riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale, sia in caso di insorgenza di un contenzioso, dal lato dei coniugi che lo hanno costituito o dei creditori che intendano impugnarlo.