14/12/2022
L’art. 458 c.c. dispone che, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 768 bis ss. c.c., “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione”, nonché “ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Nel prosieguo di questo articolo cercheremo di chiarire cosa si intenda per patto successorio, quali siano le relative tipologie e le deroghe previste dal nostro ordinamento.
Partiamo dalla definizione.
Per patto successorio si intende un contratto o un atto unilaterale avente ad oggetto la successione di una persona che è ancora in vita.
Il nostro ordinamento prevede un generale divieto di predisposizione di patti successori a tutela della libertà testamentaria, volendo garantire a chi voglia redigere un testamento la possibilità di cambiare idea e disporre dei propri beni sino al momento della morte, lasciando “libera” la volontà del testatore sino all’ultimo momento utile.
Con l’art. 458 c.c., il codice civile ribadisce implicitamente che -salve alcune deroghe- il testamento è il solo strumento che consente agli individui di disciplinare la trasmissione dei propri beni, per il tempo successivo alla morte.
La relativa disciplina, come anticipato, è contenuta nell’art. 458 c.c., da cui emergono tre diverse tipologie di patti successori.
Patto successorio istitutivo, per tale intendendosi la convenzione con cui taluno dispone della propria successione; trattasi di atti di regola bilaterali, aventi ad oggetto -a differenza delle altre due tipologie- beni facenti parte della successione (anche se non ancora aperta) dello stipulante.
A titolo di esempio, possono essere citati: l’accordo finalizzato a istituire contrattualmente un determinato soggetto quale erede; l’accordo finalizzato ad attribuire uno o più beni come legato.
Patto successorio dispositivo: per tale intendendosi l’atto (tra vivi) con il quale taluno dispone dei diritti che potrebbe ottenere all’apertura di una successione non ancora aperta; trattasi di negozi dispositivi di beni non (ancora) compresi nel patrimonio del disponente (su cui questo può vantare, al più, una aspettativa), che lo stesso ritiene di poter acquistare dal soggetto che ne risulta titolare al momento della conclusione del patto.
A titolo di esempio, si può pensare alla vendita dell’eredità di un proprio genitore ancora in vita.
Patto successorio abdicativo: per tale intendendosi l’atto (tra vivi) con il quale taluno rinuncia ai diritti che potrebbe ottenere all’apertura di una successione non ancora aperta; a differenza del patto dispositivo, il patto rinunciativo non comporta l’acquisto di un diritto in capo ad altro soggetto quale effetto diretto ed immediato dello stesso.
Volendo analizzare i tratti delle diverse tipologie indicate, osserviamo che tutte riguardano eventuali patti conclusi prima dell’apertura della successione, aventi ad oggetto beni di un soggetto in vista della sua morte, mentre i soli patti dispositivi e rinunciativi hanno ad oggetto beni futuri, che non sono nella disponibilità del disponente