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Area civile - Successioni

Niccolò Rizzo
Avvocato Diritto Civile

La successione per causa di morte

14/12/2022

La successione ereditaria.

La successione mortis causa è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento ad uno o più soggetti del patrimonio ereditario del defunto (anche detto de cuius, dal latino is de cuius hereditate agitur, letteralmente “colui della cui eredità si tratta”), inteso quale insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi (trasmissibili) facenti capo allo stesso.

Ai sensi dell’art. 457 c.c. la successione avviene per legge (cd. successione legittima) o per testamento (cd. successione testamentaria).

Si distingue, inoltre, fra successione a titolo universale e successione a titolo particolare: nel primo caso, il successore a titolo universale succede, per intero o per quota (ovvero una frazione aritmetica del patrimonio del defunto), nella totalità dei rapporti trasmissibili del de cuius (e quindi non solo nei rapporti attivi, ma anche nei debiti che si trasmettono a seguito della morte); nel secondo caso, il successore a titolo particolare è la persona cui vengono attribuiti uno o più beni determinati in ragione di un legato contenuto in un testamento, e per tale ragione non è erede (bensì legatario) e non risponde dei debiti del defunto.

 

 

La successione legittima.

Nella successione legittima o intestata (dal latino ab intestato, “da colui che non ha disposto con testamento”), la legge individua un sistema completo di successibili, in cui il soggetto cui viene destinata l’eredità viene identificato a seconda del grado di parentela con il defunto, senza aver riguardo all’origine dei beni.

Si ha successione legittima quando il defunto non ha fatto testamento (o in caso l’abbia fatto, se il testamento è invalido).

Le categorie di soggetti chiamati all’eredità nella successione legittima sono:

- il coniuge superstite;

- i discendenti;

- gli ascendenti e i collaterali;

- gli altri parenti, entro il sesto grado;

- da ultimo, lo Stato, che eredita solamente laddove non vi siano altri successibili.

In alcuni casi le categorie di eredi chiamati per legge concorrono per quote diverse, in altri la presenza di successibili appartenenti ad una categoria esclude le categorie successive.

In caso di successione legittima, il patrimonio viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani, sino al sesto grado di parentela; nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato.

Di seguito una scheda riassuntiva delle categorie di successibili individuate dalla legge:

- presenza di soli figli: in assenza di coniuge, ai figli spetta l’intero patrimonio, in parti uguali tra loro;

- presenza del solo coniuge: in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetta l’intero patrimonio del defunto;

- concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo figlio, il patrimonio verrà diviso a metà tra questo e il coniuge; in caso di più figli, al coniuge spetta un terzo del patrimonio, mentre ai figli i restanti due terzi, in parti uguali tra loro;

- concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge: posto che gli ascendenti, i fratelli e le sorelle del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima solo in assenza di figli,

a) al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri, mentre la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per

capi (l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio;

b) in caso non vi siano il coniuge e gli ascendenti, i fratelli e le sorelle succedono nell’intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro;

c) in caso non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori spetterà l’intero patrimonio;

d) in caso non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna (se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea).

 

La successione testamentaria.

Laddove vi sia un testamento valido, si apre la cd. successione testamentaria, e l’eredità si trasmette al soggetto, o ai soggetti, indicati nel testamento.

A differenza della successione legittima, la successione testamentaria ammette successioni a titolo particolare, i cd. legati, con cui il testatore può assegnare ad un soggetto beni o diritti specificamente individuati (ad esempio, “lascio a Tizio l’immobile sito in Venezia …”).

Il testamento è l’atto unilaterale con cui un soggetto dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Si tratta pertanto di un atto di natura eminentemente patrimoniale, che, tuttavia, può contenere anche disposizioni di natura non patrimoniale (a titolo di esempio, il riconoscimento di un figlio naturale, la nomina di un tutore).

Il testamento è sempre revocabile dal testatore, fino al momento della sua morte.

La revoca può essere (a) espressa, con atto pubblico o un nuovo testamento, o (b) tacita, mediante distruzione e/o cancellazione del testamento o redazione di un nuovo testamento.

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.

Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea generale è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente.

Per evitare incertezze in merito alla volontà del testatore, è opportuno che l’ultimo testamento preveda la revoca espressa dei precedenti testamenti: se ciò non avviene, in ogni caso vi sarà la revoca tacita di tutte le disposizioni del (o dei) testamento(i) precedente(i) che siano incompatibili con il testamento successivo.

Il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di testamento ordinario: il testamento pubblico; il testamento olografo; il testamento segreto.

Il testamento pubblico viene redatto -alla presenza di due testimoni- direttamente dal Notaio, il quale provvede a trascrivere le volontà del testatore: con “pubblico”, pertanto, non si intende che il contenuto verrà divulgato, ma che sarà redatto da un pubblico ufficiale.

Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio, il testamento viene conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal Notaio, finché in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile.

Il Notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. Provvede poi alla pubblicazione del testamento mediante la redazione di un verbale per il passaggio dello stesso dagli atti di ultima volontà agli atti tra vivi.

Il testamento olografo è il testamento redatto direttamente dal testatore.

Per essere valido è necessario che sia datato, sottoscritto e, soprattutto, che l’intero suo contenuto sia scritto di suo pugno dal testatore (non sono ammessi strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio il computer, né può essere dettato ad un terzo).

Il testamento segreto è in parte un atto del testatore e in parte del Notaio.

Il testamento segreto può essere scritto oltre che dal testatore anche da terzi e anche con mezzi meccanici; la carta su cui sono riportate le disposizioni viene consegnata al Notaio, alla presenza di due testimoni, all’interno di una busta sigillata. Il Notaio annota all’esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui, appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni.

Il testamento olografo e il testamento segreto, per poter essere fatti valere, devono essere pubblicati avanti ad un Notaio dopo l’apertura della successione.

È opportuno precisare che tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma, hanno lo stesso valore: è pertanto sufficiente un testamento olografo per revocare un precedente testamento pubblico.

La legge prevede anche ulteriori tipologie di testamenti “speciali” che hanno però scarsa applicazione nella pratica (a titolo di esempio, possono essere citati il testamento in luogo di malattia contagiosa, calamità pubbliche o infortuni, il testamento a bordo di nave, a bordo di aeromobile, il testamento di militari e assimilati).

 

 

La successione necessaria.

Se è vero che a chiunque è riconosciuta la possibilità di regolare la propria successione con il testamento, ciò non significa che chi fa testamento possa disporre liberamente di tutto il patrimonio.

Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la quota legittima, spetta di diritto ad alcuni soggetti, cd. legittimari, e segnatamente: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di questi, gli ascendenti.

Con successione necessaria, si definisce il complesso di diritti spettanti ai legittimari.

Una volta individuati i legittimari, risulta opportuno fare chiarezza sulle quote di eredità loro spettanti.

Il legislatore attribuisce a ciascun legittimario una quota di legittima diversa, a seconda di chi siano i chiamati all’eredità.

Al coniuge è riservata metà del patrimonio e il diritto di uso ed abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare: in presenza di un figlio, la quota si riduce ad un terzo; di più figli, ad un quarto.

Quanto ai figli, in presenza di un solo figlio, al medesimo spetta una quota pari a metà del patrimonio del defunto; in caso di più figli, a loro spetta una quota pari a due terzi del patrimonio da dividere tra loro in parti uguali.

In assenza di figli, la quota spettante agli ascendenti è pari a un terzo del patrimonio del de cuius (un quarto se vi è concorso con il coniuge).

I legittimari che dalla successione testamentaria ricevano meno di quanto disposto dalla legge possono esperire l’azione di riduzione al fine di vedere tutelata la cd. quota di legittima.

Questo può accadere non solo in presenza di testamento, nel caso in cui il de cuius non abbia rispettato le quote minime degli eredi legittimari, ma anche in sede di successione legittima, nel caso in cui il de cuius abbia, in vita, donato parte del suo patrimonio, depauperando di conseguenza l’asse ereditario.

Con l’azione di riduzione, pertanto, il legittimario riduce la parte dell’eredità che è stata assegnata ad uno o a più eredi.

In presenza di un testamento in violazione della legittima, il legittimario leso potrà agire in riduzione avverso le singole disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti e la riduzione delle medesime avverrà proporzionalmente, senza fare distinzioni tra eredità e legati, mentre in assenza di successione testamentaria, l’erede può agire contro chiunque possiede il bene per far valere la propria qualità.

Quando l’azione di riduzione sulle varie disposizioni testamentarie lesive non risulti di per sé sufficiente tutelare e a garantire il rispetto dei diritti, i legittimari hanno la possibilità di aggredire le donazioni, nei soli casi di incapienza del patrimonio ereditario.

Correlata alla riduzione è l’azione di restituzione, finalizzata a permettere all’erede di entrare nel possesso dei beni a lui spettanti.